Condizioni Generali dei Servizi Terminalistici
Disciplina contrattuale, limiti di responsabilità, termini di notifica e foro competente.
1. Responsabilità del Terminal
a) La responsabilità del Terminal, sarà, in ogni caso, esclusivamente limitata alle seguenti ipotesi:
- Danno alla nave: il Terminal sarà responsabile per qualsiasi danno o perdita alla nave durante l’ormeggio a banchina al Terminal a condizione che il Cliente provi che il danno o la perdita siano esclusiva conseguenza di colpa grave del Terminal, dei propri Ausiliari, Agenti o Subcontraenti. Ciò include i danni causati alla nave, ai dispositivi di bordo, merce e contenitori durante le operazioni di imbarco e sbarco.
- Danno alla merce: il Terminal sarà responsabile per qualsiasi danno o perdita alla merce contenuta in cisterna, contenitore refrigerato o in qualsiasi altro contenitore / contenitore non standard e non containerizzata così come ai container in propria custodia a condizione che il Cliente provi che il danno o la perdita siano esclusiva conseguenza di colpa grave del Terminal, dei propri Ausiliari, Agenti o Subcontraenti.
- Danno ai contenitori e/o attrezzature: il Terminal sarà responsabile esclusivamente per colpa grave per ogni danno o perdita ai contenitori durante la custodia.
- Lesioni fisiche ed evento morte: il Terminal sarà responsabile esclusivamente per colpa grave.
b) Notifica dei danni: in caso di perdita o danni alle merci / contenitori / navi di qualunque tipologia, il Terminal sarà esente da responsabilità a meno che dette perdite o danni siano state notificate per iscritto al più presto possibile e comunque non oltre:
- Per merci o contenitori in esportazione: prima che le cose fuoriescano dalla custodia del Terminal;
- Per merci o contenitori in importazione: non appena il Cliente abbia notizia dei danni ma, in ogni caso, entro tre mesi da quando le cose siano fuoriuscite dalla custodia del Terminal;
- Per danni alle navi: prima che la nave abbia lasciato il Terminal.
c) Notifica del reclamo: in ogni caso il Terminal sarà esente da responsabilità a meno che il reclamo non venga notificato per iscritto entro 12 mesi dal momento in cui i carichi hanno lasciato il Terminal per merci e contenitori, ed entro 12 mesi dalla partenza della nave dal Terminal per le navi.
d) Limiti di responsabilità: la responsabilità del Terminal sarà limitata ai danni materiali e diretti e non eccederà Euro 1.000.000,00 per evento per le merci/contenitori ed Euro 3.000.000,00 per evento per le navi. Per lesioni fisiche e morte, il limite è di Euro 5.000.000,00 per evento. Il Terminal non sarà, in ogni caso, responsabile per danni commerciali, consequenziali, perdite di guadagno, perdite di nolo, controstallie e detenzione. Franchigia/scoperto per evento: 20% (minimo Euro 500,00).
e) Clausola Himalaya: il Cliente dichiara e conferma che la clausola Himalaya o clausola equipollente è incorporata nella polizza di carico.
f) Movimentazione Yachts: le parti confermano che le gru di bordo saranno sempre funzionanti e pronte ad operare, e le gru di terra verranno impiegate qualora quelle di bordo non siano idonee. Lo sbarco diretto a mare sarà eseguito salvo casi speciali su richiesta motivata del Cliente.
2. Condizioni di Pagamento
a) Il Terminal emetterà fatture in applicazione delle tariffe vigenti, indirizzate al Cliente.
b) Il Cliente pagherà al Terminal entro i termini convenuti e, se non pattuiti, alla data fattura. Eventuali importi contestati non potranno essere dedotti senza espresso consenso scritto del Terminal.
c) In caso di ritardo nei pagamenti, il Terminal ha facoltà di sospendere i servizi o richiedere il pagamento anticipato per le successive operazioni.
3. Legge Applicabile e Foro Competente
Tutte le controversie che sorgessero in relazione al presente contratto saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Genova. Il contratto è disciplinato dalla legge italiana.