Condizioni generali dei servizi terminalistici
1. Responsabilità del Terminal
a) La responsabilità del Terminal, sarà, in ogni caso, esclusivamente limitata alle seguenti ipotesi:
Danno alla nave: il Terminal sarà responsabile per qualsiasi danno o perdita alla nave durante l’ormeggio a banchina al Terminal a condizione che il Cliente provi che il danno o la perdita siano esclusiva conseguenza di colpa grave del Terminal, dei propri Ausiliari, Agenti o Subcontraenti. Ciò significa che sono inclusi i danni causati alla nave, ai dispositivi di bordo, merce e contenitori durante le operazioni di imbarco e sbarco.
Danno alla merce: il Terminal sarà responsabile per qualsiasi danno o perdita alla merce contenuta in cisterna, contenitore refrigerato o in qualsiasi altro contenitore / contenitore non standard e non containerizzata così come ai container in propria custodia a condizione che il Cliente provi che il danno o la perdita siano esclusiva conseguenza di colpa grave del Terminal, dei propri Ausiliari, Agenti o Subcontraenti. Il Cliente sarà in ogni caso responsabile per i danni e/o le perdite direttamente causati da sua colpa, dei propri dipendenti, ausiliari, agenti e/o contraenti (diversi dal Terminal).
Danno ai contenitori (tutte le tipologie) e/o ogni altra attrezzatura: il Terminal sarà responsabile esclusivamente per colpa grave per ogni danno o perdita ai contenitori durante la custodia.
Lesioni fisiche e morte: il Terminal sarà responsabile esclusivamente per colpa grave per ogni lesione fisica ed evento morte.
b) Notifica dei danni: in caso di perdita o danni alle merci / contenitori / navi portacontainer / navi di qualunque tipologia, il Terminal sarà esente da responsabilità a meno che dette perdite o danni siano state notificate per iscritto al più presto possibile e comunque non oltre:
– in relazione a perdite o danni a merci o contenitori in esportazione, prima che le cose fuoriescano dalla custodia del Terminal;
– in relazione a perdite o danni a merci o contenitori in importazione, non appena il Cliente abbia notizia dei danni ma, in ogni caso, entro tre mesi da quando le cose siano fuoriuscite dalla custodia del Terminal;
– in relazione ai danni alle navi, prima che la nave abbia lasciato il Terminal.
c) Notifica del reclamo: in ogni caso il Terminal sarà esente da responsabilità a meno che il reclamo non venga notificato per iscritto entro 12 mesi dal momento in cui i carichi hanno lasciato il Terminal per le perdite ed i danni alle merci ed ai contenitori, ed entro 12 mesi dalla partenza della nave dal Terminal per le perdite ed i danni alla nave.
d) Limiti di responsabilità: in ogni caso la responsabilità del Terminal sarà limitata ai danni materiali e diretti e, in relazione ai danni alle merci/contenitori, non eccederà l’ammontare di Euro 1.000.000,00 (Unmilione/00) per evento e, in relazione ai danni alle navi, non eccederà l’ammontare di Euro 3.000.000,00 (Tremilioni/00) per evento.
Per lesioni fisiche e morte, la responsabilità del Terminal sarà limitata, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte, in Euro 5.000.000,00 (Cinquemilioni/00) per evento. Il Terminal non sarà, in ogni caso, responsabile per danni commerciali e/o consequenziali e/o per perdite di guadagno, perdite di nolo, controstallie e detenzione.
Nel caso in cui il Terminal sia responsabile con riferimento alle sopra menzionate ipotesi, ogni reclamo per perdita o danni sarà pagato ad eccezione di uno scoperto pari, per evento, al 20% (ed in ogni caso non inferiore ad Euro 500,00) dell’ammontare quantificato del danno o della perdita.
e) Reclami in via extracontrattuale: le sopra menzionate previsioni contrattuali si applicheranno anche all’eventuale responsabilità extracontrattuale, se sussistente, con la specificazione che, in relazione a detta tipologia di responsabilità, l’onere della prova della responsabilità e del nesso causale rimarrà in capo al reclamante.
f) Clausola Himalaya: il Cliente dichiara e conferma che la clausola Himalaya od altra clausola avente il medesimo significato ed effetto è incorporato nella polizza di carico.
g) Manleva in relazione a reclami di soggetti terzi: nel caso in cui soggetti terzi avanzino un reclamo nei confronti del Terminal, anche in via extracontrattuale, in relazione alle sopra elencate tipologie di eventi e danni, il Cliente si impegna a manlevare il Terminal per quanto questi dovesse essere tenuto a corrispondere in eccedenza alle ipotesi di responsabilità e relativi limiti sopra elencati.
h) in relazione all’attività di imbarco e sbarco di yacht, le parti confermano che (i) le gru di bordi saranno sempre funzionanti e pronte ad operare, (ii) le gru di terra del Terminal saranno utilizzate solamente nel caso in cui le gru di bordo non siano idonee all’operazione, (iii) lo sbarco diretto a mare sarà sempre eseguito ad eccezione di casi speciali su motivata richiesta del Cliente, (iv) il Terminal opererà sempre quale ausiliario della Linea di navigazione (incluse ma non limitate a le operazioni di trasbordo, movimentazione, deposito, trasferimento a banchina e qualsiasi movimentazione e operazione terminalistica).
2. Condizioni di pagamento
a) Il Terminal emetterà fatture in applicazione delle tariffe vigenti, indirizzate al Cliente.
b) il Cliente pagherà al Terminal entro i termini convenuti e, se non pattuiti, entro la data fattura, e gli eventuali importi contestati nell’ambito della fattura potranno essere dedotti dall’ammontare complessivo della fattura solamente nel caso in cui il Terminal abbia espressamente acconsentito.
c) Nell’ipotesi in cui il Cliente ritardi i pagamenti, il Terminal ha facoltà di sospendere i servizi o di richiedere il pagamento anticipato in relazione a ciascun successivo servizio e/o operazione.
d) Nell’ipotesi in cui il Cliente avanzi reclami per asseriti crediti, gli stessi, se non espressamente riconosciuti dal Terminal, non potranno essere portati in compensazione con qualsivoglia importo dovuto al Terminal.
3. Legge applicabile e competenza territoriale
Tutte le controversie che sorgessero in relazione al presente contratto saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Genova. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.